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Benvenuti nel nostro sito

La Focaccia di Zarepta - ONLUS è un'associazione senza fini di lucro fondata da un gruppo di volontari concorezzesi nel 2006.

L'associazione svolge la sua attività nel settore della beneficenza, con lo scopo sociale di sostenere economicamente le iniziative promosse dai sacerdoti, dalle religiose e dai religiosi di fede cattolica di origine concorezzese o comunque legati alla nostra comunità.

L'associazione persegue lo scopo sociale attraverso la raccolta di offerte e donazioni, l'acquisto collettivo di beni e la fornitura di servizi.

Ma . . . perchè questo nome ?!!

Tranquilli: Solo puro volontariato missionario!

Spesso le persone, quando apprendono il nome della nostra Associazione rimangono attonite e ci guardano smarrite: "Ma dove avete trovato questo nome !? . . . e che cosa mai significa !? . . . Vendete dei prodotti tipici liguri ?"

Niente di tutto questo. La nostra associazione non vende nulla, i soci partecipando ai progetti sostengono con una quota compresa nel prezzo della merce i missionari che sono i diretti beneficiari di tutti i nostri sforzi.

E' stato don Giuseppe Salvioni - ex coadiutore dell'oratorio di Concorezzo e ora parroco a Milano - a suggerirci questo nome traendolo da un brano biblico. Riportiamo questo brano dal capitolo 17 del 1° Libro dei RE.

Elia, il Tisbita, uno degli abitanti di Galaad, disse ad Acab: "Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io".
A lui fu rivolta questa parola del Signore: Vattene di qui, dirigiti verso oriente; nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Ivi berrai al torrente e i corvi per mio comando ti porteranno il tuo cibo". Egli eseguì l`ordine del Signore; andò a stabilirsi sul torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e carne alla sera; egli beveva al torrente. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non pioveva sulla regione. Il Signore parlò a lui e disse: Alzati, và a stabilirti in Zarepta di Sidòne. Ecco io ho dato ordine a una vedova di là per il tuo cibo".
Egli si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della città, ecco una vedova raccoglieva legna. La chiamò e le disse: "Prendimi un pò d`acqua in un vaso perché io possa bere". Mentre quella andava a prenderla, le gridò: "Prendimi anche un pezzo di pane". Quella rispose: "Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un pò di olio nell`orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo". Elia le disse: "Non temere; su, fà come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e l`orcio dell`olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra".
Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono Elia, la vedova e il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l`orcio dell`olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia.

Il nostro Statuto sociale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: DENOMINAZIONE

  1. E' costituita un'associazione denominata: ASSOCIAZIONE "LA FOCACCIA DI ZAREPTA - ONLUS"

Articolo 2: SEDE e DURATA

  1. L'Associazione ha la sua sede legale in Concorezzo (MI), Via P .G. Brambilla n. 10.
  2. La durata dell'Associazione è fissata dalla data di costituzione fino alla data del 31.12.2033, e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3: NATURA

  1. L'Associazione non ha fini di lucro.

Articolo 4: ATTIVITA' e SCOPI

  1. L'Associazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 3) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con lo scopo sociale di sostenere economicamente le iniziative promosse dai sacerdoti, dalle religiose e dai religiosi di fede cattolica di origine concorezzese.
  2. L'Associazione persegue lo scopo sociale attraverso la raccolta di offerte e donazioni, l'acquisto collettivo di beni, la fornitura di servizi e mediante l'effettuazione di ogni altra attività (operazione) atta a conseguire lo scopo sociale.

TITOLO II

I SOCI

Articolo 5: REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che condividono lo scopo sociale. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  1. socio fondatore: coloro i quali hanno partecipato all'Atto Costituito dell'Associazione;
  2. socio ordinario: coloro i quali, versano la semplice quota associativa annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo;
  3. socio sostenitore: coloro i quali contribuiscono alle necessità economiche dell'Associazione con versamenti superiori alla quota del socio ordinario;
  4. socio onorario: coloro i quali, particolarmente prodigatisi nella prestazione di consulenze, servizi e forniture di ogni genere a favore dell'Associazione, sono dichiarati tali a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 6: AMMISSIONE DEI SOCI

  1. L'ammissione dei soci avviene su domanda dell'interessato.
  2. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
  3. La domanda di ammissione all'Associazione comporta l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni ed impegna il Socio a tutti gli effetti statutari e regolamentari.
  4. Il domicilio fiscale dei soci per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti, presso la sede sociale.

Articolo 7: DIRITTI DEI SOCI

  1. I soci hanno diritto a:
    1. Essere informati sull'attività, sullo scopo, sulla struttura e sugli indirizzi dell'Associazione;
    2. Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti da esso derivati;
    3. Eleggere le cariche sociali;
    4. Essere eletti alle cariche sociali;
    5. Richiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo statuto;
    6. Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento agli obiettivi previsti dal presente statuto;
    7. Votare nelle assemblee.

Articolo 8: I DOVERI DEI SOCI

  1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
  2. I soci non devono compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
  3. I soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota sociale.

Articolo 9: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  1. La qualifica di socio può venir meno per:
    1. Recesso volontario, da comunicarsi per iscritto alla segreteria dell'Associazione;
    2. Per espulsione, su delibera del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta il comportamento del socio risulti in contrasto con il presente statuto o con le finalità ed i principi dell'Associazione o per il verificarsi di gravi motivi che rendano incompatibile la continuazione del rapporto associativo;
    3. Morosità;
    4. Decesso.
  2. I soci receduti od espulsi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative o contributi versati.

Articolo 10: COMPENSO DELLE PRESTAZIONI

  1. I soci prestano la loro attività in modo spontaneo e gratuito.
  2. L'attività svolta non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
  3. AI socio, durante l'espletamento del servizio, possono essere rimborsate, dall'Associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti ed i criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo può deliberare di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
  5. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Articolo 11: ASSICURAZIONI

L'Associazione provvede a coprire con adeguata assicurazione i soci impegnati nell'espletamento del servizi contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

  1. L'Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente.
  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.
  2. Tutte le cariche sociali sono elettive.
  3. Le elezioni per le cariche sociali avvengono per votazione a scrutinio segreto alla scadenza del quinto anno di attività.
  4. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13: ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano.
  2. L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
  3. I soci, regolarmente iscritti nel libro degli aderenti, hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 14: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, almeno cinque giorni prima della data della riunione, mediante lettera, fax o e-mail, indicando: ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione sia della prima che della seconda convocazione.
  2. L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il trenta di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso.

Articolo 15: COSTITUZIONE e DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L'assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti. L'assemblea dei Soci, in seconda convocazione, da effettuarsi in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci intervcnuti e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.
  2. L'assemblea dei Soci, in sede straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti.
  3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
  4. L'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio è ammesso.
  5. Il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre è vietato.
  6. La delega non può essere conferita ai componenti del Consiglio Direttivo.
  7. L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Presidente eletto per acclamazione dall'Assemblea; il Presidente ha il compito di moderare l'Assemblea.
  8. L'Assemblea nomina per acclamazione il Segretario dell'Assemblea scegliendolo fra i presenti; il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione.
  9. Le deliberazioni prese devono essere fatte constatare da apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
  10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Articolo 16: FORMA DI VOTO

Ciascun socio ha diritto a un voto.

Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, su decisione del Presidente per questioni di particolare importanza; la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto e non sono ammesse deleghe. Il Presidente dell'Assemblea può scegliere, in questo caso, due scrutatori fra i soci presenti.

Articolo 17: COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

In sede ordinaria all'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

  1. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  2. Discutere e deliberare le direttive di carattere generale per l'attività dell'Associazione, e gli aspetti organizzati vi ed amministrativi;
  3. Approvare i regolamenti interni e le relative modifiche;
  4. Discutere e deliberare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica del Consiglio Direttivo;
  5. Discutere e deliberare ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
  6. Approvare e verificare i progetti e gli interventi;
  7. Deliberare l'entità delle quote sociali annuali.

In sede straordinaria all'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

  1. Discutere e deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  2. Discutere e deliberare le proposte di modifica del presente statuto;
  3. Discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri tutti eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria.
  2. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.
  3. I componenti del Consiglio Direttivo scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
  4. Nel caso venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dalle persone che seguono immediatamente nella graduatoria della votazione.
  5. I nuovi consiglieri scadono con quelli già in carica, nel momento di scadenza del quinquennio.
  6. Se il numero dei consiglieri scendesse al di sotto della metà, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per un periodo massimo di tre mesi, limitando la propria attività a deliberazioni di ordinaria amministrazione; entro tale termine dovrà essere eletto il nuovo Consiglio Direttivo.
  7. I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica.

Articolo 19: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tutte le volte ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio stesso.
  2. II Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, presso la sede sociale.
  3. La convocazione è fatta dal Presidente, o in caso d'impossibilità dal Vice presidente, mediante lettera, fax, e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere, oltre al giorno e l'ora della riunione, l'ordine del giorno.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della metà dei consiglieri più il Presidente.

Articolo 20: FORMA DI VOTO

  1. II Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
  2. II voto è espresso per alzata di mano su ogni questione, tranne che per le decisioni riguardanti le persone, nel qual caso la delibera deve essere presa a scrutinio segreto.
  3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 21: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. II Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento dello scopo sociale, in particolare spetta al Consiglio Direttivo:
    1. Eleggere a maggioranza nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario;
    2. Designare fra i suoi membri uno o più consiglieri delegati, determinandone i poteri;
    3. Provvedere al buon andamento dell' Associazione, esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e non tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci;
    4. Programmare e gestire, secondo le indicazioni ricevute dall'Assemblea, gli interventi di solidarietà, predisponendo le relative comunicazioni per i soci ed i sostenitori;
    5. Predisporre annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
    6. Stipulare contratti di conto corrente bancario, e disporre delle somme depositate per la realizzazione delle finalità istituzionali;
    7. Provvedere alla gestione del personale dipendente e lavoratori autonomi;
    8. Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e ratificare le eventuali dimissioni;
    9. Predisporre i regolamenti interni;
    10. Convocare l'Assemblea ordinaria, entro il trenta aprile di ogni anno e l'Assemblea straordinaria quanto lo reputi necessario o quando sia stabilito dal presente statuto;
    11. Nominare i soci Onorari;
    12. Decidere su tutte le questioni interessanti l'Associazione, qualora esse non siano a norma del presente statuto di competenza dell'Assemblea;
    13. Procedere all'inizio di ogni anno alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
    14. Deliberare l'espulsione dei soci ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9;
  2. Il Consiglio Direttivo nello svolgere i suoi compiti, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Articolo 22: PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE

  1. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 9, la qualifica di Consigliere si perde per dimissioni dalla carica.

IL PRESIDENTE

Articolo 23: ELEZIONE DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Articolo 24: COMPITI DEL PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Il Presidente:
    1. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
    2. Convoca l'Assemblea dei Soci;
    3. Mantiene i contatti con gli enti pubblici e cura ogni rapporto con i terzi;
    4. Promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione;
    5. Sovrintende all'andamento generale dell'Associazione e vigila sull'attività di tutti i volontari e dipendenti;
    6. Favorisce il dialogo e la collaborazione tra i soci in vista del raggiungimento delle finalità perseguite dall'Associazione;
    7. Adempie a tutte le funzioni demandate dalla legge, dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

Articolo 25: VICE PRESIDENTE

  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Articolo 26: SEGRETARIO

  1. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo; aggiorna l'elenco dei soci, verifica ed eventualmente sollecita il pagamento delle quote; predispone, compila e conserva ogni altro libro e scrittura richiesti dalla Legge; cura la tenuta della contabilità e può avvalersi, previa autorizzazione, della collaborazione di esperti esteri all'Associazione.

TITOLO IV

FINANZE E PATRIMONIO

Articolo 27: RISORSE ECONOMICHE

  1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività:
    1. Dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dall'ammissione all'Associazione e dalla quota di rinnovo annuale, nell'importo fissato dall'Assemblea dei Soci;
    2. Dalle quote versate dai soci fondatori e sostenitori;
    3. Da contributi volontari degli associati;
    4. Da contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti ed Associazioni in genere;
    5. Da contributi di organismi internazionali;
    6. Da contributi di privati;
    7. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
    8. Da sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari;
    9. Da entrate derivanti dalla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di assegnazione agli associati dei beni e/o servizi acquistati collettivamente;
    10. Da entrate derivanti attività commerciali e produttive marginali.
  2. Tutti i beni ricevuti e le loro rendite, servono esclusivamente al conseguimento delle finalità descritte in questo statuto.

Articolo 28: PATRIMONIO

  1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
    1. Beni mobili ed immobili di proprietà;
    2. Proventi descritti all'articolo 27;
    3. Eccedenza annuale di bilancio.

Articolo 29: ESERCIZIO FINANZIARIO

  1. L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

  1. L'Associazione può essere sciolta:
    1. Per deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci iscritti;
    2. Per impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'Assemblea dei Soci.
    3. La delibera di scioglimento prevede la nomina di un liquidatore ed il patrimonio residuo dovrà essere devoluto secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Articolo 31: DISPOSIZIONI FINALI

  1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, integrato da eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Perchè essere socio ?

Perchè si condividono le finalità dell'associazione e si desidera contribuire con il semplice acquisto dei prodotti e/o con per mezzo del volontariato. E' infatti indispensabile essere soci per poter partecipare all'acquisto dei prodotti o per aiutare nel confezionamento e nella consegna.

Per iscriversi è necessario scaricare e compilare questo modulo.

Il modulo compilato può essere consegnato a mano a uno dei consiglieri o inviato per fax al numero 039 - 6041983.

La Focaccia di Zarepta - Onlus ::: Cod. Fiscale 94041000152 ::: Via Padre G. Brambilla, 10 ::: 20863 ::: Concorezzo (Mi) ::: E-mail: focaccia@lafocacciadizarepta.org