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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1: DENOMINAZIONE
- E' costituita un'associazione denominata:
ASSOCIAZIONE "LA FOCACCIA DI ZAREPTA - ONLUS"
Articolo 2: SEDE e DURATA
- L'Associazione ha la sua sede legale in Concorezzo
(MI), Via P .G. Brambilla n. 10.
- La durata dell'Associazione è fissata dalla
data di costituzione fino alla data del 31.12.2033, e potrà essere
prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.
Articolo 3: NATURA
- L'Associazione non ha fini di lucro.
Articolo 4: ATTIVITA' e SCOPI
- L'Associazione svolge la propria attività nel settore della
beneficenza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera
a), numero 3) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con lo
scopo sociale di sostenere economicamente le iniziative promosse dai
sacerdoti, dalle religiose e dai religiosi di fede cattolica di origine
concorezzese.
- L'Associazione persegue lo scopo sociale attraverso la raccolta di
offerte e donazioni, l'acquisto collettivo di beni, la fornitura di
servizi e mediante l'effettuazione di ogni altra attività (operazione)
atta a conseguire lo scopo sociale.
TITOLO II
I SOCI
Articolo 5: REQUISITI DEI SOCI
- Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro
che condividono lo scopo sociale.
- I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- socio fondatore: coloro i quali hanno partecipato all'Atto Costituito
dell'Associazione;
- soci ordinari: coloro i quali, versano la semplice quota associativa
annuale, deliberata dal Consiglio Direttivo;
- soci sostenitori: coloro i quali contribuiscono alle necessità
economiche dell'Associazione con versamenti superiori alla quota
del socio ordinario;
- soci onorari: coloro i quali, particolarmente prodigatisi nella
prestazione di consulenze, servizi e forniture di ogni genere a
favore dell'Associazione, sono dichiarati tali a seguito di delibera
del Consiglio Direttivo.
Articolo 6: AMMISSIONE DEI SOCI
- L'ammissione dei soci avviene su domanda dell'interessato.
- L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi
soci, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- La domanda di ammissione all'Associazione comporta
l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti interni ed impegna il
Socio a tutti gli effetti statutari e regolamentari.
- Il domicilio fiscale dei soci per quanto concerne i
loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto a tutti gli effetti,
presso la sede sociale.
Articolo 7: DIRITTI DEI SOCI
- I soci hanno diritto a:
- Essere informati sull'attività, sullo scopo, sulla struttura
e sugli indirizzi dell'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto
e dai regolamenti da esso derivati;
- Eleggere le cariche sociali;
- Essere eletti alle cariche sociali;
- Richiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti
dallo statuto;
- Formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi
dell'Associazione ed in riferimento agli obiettivi previsti dal
presente statuto;
- Votare nelle assemblee.
Articolo 8: I DOVERI DEI SOCI
- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero
e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese
dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
- I soci non devono compiere atti che danneggino gli
interessi e l'immagine dell'Associazione.
- I soci, con esclusione dei soci onorari, sono tenuti
al versamento della quota sociale.
Articolo 9: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
- La qualifica di socio può venir meno per:
- Recesso volontario, da comunicarsi per iscritto alla segreteria
dell'Associazione;
- Per espulsione, su delibera del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta
il comportamento del socio risulti in contrasto con il presente
statuto o con le finalità ed i principi dell'Associazione
o per il verificarsi di gravi motivi che rendano incompatibile la
continuazione del rapporto associativo;
- Morosità;
- Decesso.
- I soci receduti od espulsi non hanno diritto alla restituzione
delle quote associative o contributi versati.
Articolo 10: COMPENSO DELLE PRESTAZIONI
- I soci prestano la loro attività in modo spontaneo
e gratuito.
- L'attività svolta non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
- AI socio, durante l'espletamento del servizio, possono
essere rimborsate, dall'Associazione, soltanto le spese effettivamente
sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti
ed i criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo può deliberare di assumere
lavoratori dipendenti o di avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione, oppure
occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
- La qualità di socio è incompatibile
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Articolo 11: ASSICURAZIONI
- L'Associazione provvede a coprire con adeguata assicurazione
i soci impegnati nell'espletamento del servizi contro gli infortuni
e le malattie connesse con lo svolgimento dell'attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 12: GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.
- Tutte le cariche sociali sono gratuite.
- Tutte le cariche sociali sono elettive.
- Le elezioni per le cariche sociali avvengono per votazione
a scrutinio segreto alla scadenza del quinto anno di attività.
- I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
L'ASSEMBLEA DEI SOCI
Articolo 13: ASSEMBLEA DEI SOCI
- L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo
sovrano.
- L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o
straordinaria.
- I soci, regolarmente iscritti nel libro degli aderenti,
hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria.
Articolo 14: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- L'Assemblea è convocata, tanto in sede ordinaria
quanto in sede straordinaria, dal Presidente, su richiesta del Consiglio
Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, almeno
cinque giorni prima della data della riunione, mediante lettera, fax
o e-mail, indicando: ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione
sia della prima che della seconda convocazione.
- L'Assemblea ordinaria dei Soci deve essere convocata
almeno una volta all'anno entro il trenta di aprile per l'approvazione
del bilancio consuntivo dell'anno precedente e per l'approvazione del
bilancio preventivo per l'anno in corso.
Articolo 15: COSTITUZIONE e DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA
DEI SOCI
- L'assemblea dei Soci, in sede ordinaria, è
regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno
la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera
con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti. L'assemblea
dei Soci, in seconda convocazione, da effettuarsi in giorno diverso
da quello fissato per la prima convocazione, è regolarmente costituita
in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci intervcnuti e
delibera con la maggioranza semplice dei voti dei soci intervenuti.
- L'assemblea dei Soci, in sede straordinaria, è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due
terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con la maggioranza
semplice dei voti dei soci intervenuti. In seconda convocazione è
validamente costituita con la presenza di qualunque numero di soci e
delibera con la maggioranza semplice dei voti.
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e
la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione. La seconda
convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima.
- L'intervento per delega da conferirsi per iscritto
esclusivamente ad altro socio è ammesso.
- Il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre
è vietato.
- La delega non può essere conferita ai componenti
del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea dei Soci è presieduta da un Presidente
eletto per acclamazione dall'Assemblea; il Presidente ha il compito
di moderare l'Assemblea.
- L'Assemblea nomina per acclamazione il Segretario
dell'Assemblea scegliendolo fra i presenti; il Segretario provvede alla
redazione del verbale della riunione.
- Le deliberazioni prese devono essere fatte constatare
da apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- Le deliberazioni prese in conformità allo statuto
obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al
voto.
Articolo 16: FORMA DI VOTO
- Ciascun socio ha diritto a un voto.
- Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano.
Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, su decisione del
Presidente per questioni di particolare importanza; la votazione può
essere effettuata a scrutinio segreto e non sono ammesse deleghe. Il
Presidente dell'Assemblea può scegliere, in questo caso, due
scrutatori fra i soci presenti.
Articolo 17: COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
- All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Discutere e deliberare le direttive di carattere
generale per l'attività dell'Associazione, e gli aspetti organizzati
vi ed amministrativi;
- Approvare i regolamenti interni e le relative modifiche;
- Discutere e deliberare il bilancio consuntivo, il
bilancio preventivo e la relazione economica del Consiglio Direttivo;
- Discutere e deliberare ogni altro argomento sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- Approvare e verificare i progetti e gli interventi;
- Deliberare l'entità delle quote sociali annuali.
In sede straordinaria:
- Discutere e deliberare lo scioglimento dell'Associazione
e la devoluzione del suo patrimonio;
- Discutere c deliberare le proposte di modifica del
presente statuto;
- Discutere e deliberare ogni altro argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 18: IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composta da un minimo
di cinque ad un massimo di nove membri tutti eletti tra i soci dall'Assemblea
ordinaria.
- I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in
carica cinque anni e sono rieleggibili.
- I componenti del Consiglio Direttivo scadono alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica.
- Nel caso venissero a mancare uno o più Consiglieri,
questi verranno sostituiti dalle persone che seguono immediatamente
nella graduatoria della votazione.
- I nuovi consiglieri scadono con quelli già
in carica, nel momento di scadenza del quinquennio.
- Se il numero dei consiglieri scendesse al di sotto
della metà, il Consiglio Direttivo rimarrà in carica per
un periodo massimo di tre mesi, limitando la propria attività
a deliberazioni di ordinaria amministrazione; entro tale termine dovrà
essere eletto il nuovo Consiglio Direttivo.
- I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna
remunerazione in dipendenza della loro carica.
Articolo 19: RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione
del Presidente tutte le volte ne facciano richiesta almeno due membri
del Consiglio stesso.
- II Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica
convocazione, presso la sede sociale.
- La convocazione è fatta dal Presidente, o in
caso d'impossibilità dal Vice presidente, mediante lettera, fax,
e-mail, almeno cinque giorni prima della riunione e deve contenere,
oltre al giorno e l'ora della riunione, l'ordine del giorno.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute
dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza della metà
dei consiglieri più il Presidente.
Articolo 20: FORMA DI VOTO
- II Consiglio Direttivo delibera a maggioranza
- II voto è espresso per alzata di mano su ogni
questione, tranne che per le decisioni riguardanti le persone, nel qual
caso la delibera deve essere presa a scrutinio segreto.
- In caso di parità di voti prevale il voto del
Presidente.
Articolo 21: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- II Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le
direttive generali stabilite dall'Assemblea dei Soci per il conseguimento
dello scopo sociale, in particolare spetta al Consiglio Direttivo:
- Eleggere a maggioranza nel proprio seno il Presidente,
il Vice Presidente, il Segretario;
- Designare fra i suoi membri uno o più consiglieri
delegati, determinandone i poteri;
- Provvedere al buon andamento dell' Associazione,
esercitando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
consentiti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e non tassativamente
riservati all'Assemblea dei Soci;
- Programmare e gestire, secondo le indicazioni
ricevute dall'Assemblea, gli interventi di solidarietà, predisponendo
le relative comunicazioni per i soci ed i sostenitori;
- Predisporre annualmente il bilancio consuntivo
ed il bilancio preventivo;
- Stipulare contratti di conto corrente bancario,
e disporre delle somme depositate per la realizzazione delle finalità
istituzionali;
- Provvedere alla gestione del personale dipendente
e lavoratori autonomi;
- Deliberare sull'ammissione dei nuovi soci e ratificare
le eventuali dimissioni;
- Predisporre i regolamenti interni;
- Convocare l'Assemblea ordinaria, entro il trenta
aprile di ogni anno e l'Assemblea straordinaria quanto lo reputi
necessario o quando sia stabilito dal presente statuto;
- Nominare i soci Onorari;
- Decidere su tutte le questioni interessanti l'Associazione,
qualora esse non siano a norma del presente statuto di competenza
dell'Assemblea;
- Procedere all'inizio di ogni anno alla revisione
degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti
di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti
in caso contrario;
- Deliberare l'espulsione dei soci ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 9;
- Il Consiglio Direttivo nello svolgere i suoi compiti,
può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive
o di studio, nominate dal Consiglio stesso e composte da soci e non
soci.
Articolo 22: PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSIGLIERE
- In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 9, la qualifica
di Consigliere si perde per dimissioni dalla carica.
IL PRESIDENTE
Articolo 23: ELEZIONE DEL PRESIDENTE
- Il Presidente dell'Associazione è eletto dal
Consiglio Direttivo fra i suoi membri.
Articolo 24: COMPITI DEL PRESIDENTE
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione
e la firma sociale. Il Presidente:
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Convoca l'Assemblea dei Soci;
- Mantiene i contatti con gli enti pubblici e cura
ogni rapporto con i terzi;
- Promuove le deliberazioni del Consiglio Direttivo
e ne cura l'esecuzione;
- Sovrintende all'andamento generale dell'Associazione
e vigila sull'attività di tutti i volontari e dipendenti;
- Favorisce il dialogo e la collaborazione tra i
soci in vista del raggiungimento delle finalità perseguite
dall'Associazione;
- Adempie a tutte le funzioni demandate dalla legge,
dal presente statuto e da specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.
Articolo 25: VICE PRESIDENTE
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso
di assenza o impedimento dello stesso.
Articolo 26: SEGRETARIO
- Il Segretario redige il verbale delle riunioni del
Consiglio Direttivo; aggiorna l'elenco dei soci, verifica ed eventualmente
sollecita il pagamento delle quote; predispone, compila e conserva ogni
altro libro e scrittura richiesti dalla Legge; cura la tenuta della
contabilità e può avvalersi, previa autorizzazione, della
collaborazione di esperti esteri all'Associazione.
TITOLO IV
FINANZE E PATRIMONIO
Articolo 27: RISORSE ECONOMICHE
- L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio
funzionamento e lo svolgimento della propria attività:
- Dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dall'ammissione
all'Associazione e dalla quota di rinnovo annuale, nell'importo
fissato dall'Assemblea dei Soci;
- Dalle quote versate dai soci fondatori e sostenitori;
- Da contributi volontari degli associati;
- Da contributi dello Stato, di Pubbliche Amministrazioni, Enti
Locali, Istituti di Credito e da Enti ed Associazioni in genere;
- Da contributi di organismi internazionali;
- Da contributi di privati;
- Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- Da sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari;
- Da entrate derivanti dalla differenza tra il prezzo di acquisto
ed il prezzo di assegnazione agli associati dei beni e/o servizi
acquistati collettivamente;
- Da entrate derivanti attività commerciali e produttive
marginali.
- Tutti i beni ricevuti e le loro rendite, servono esclusivamente
al conseguimento delle finalità descritte in questo statuto.
Articolo 28: PATRIMONIO
- Il patrimonio dell'Associazione è costituito
da:
- Beni mobili ed immobili di proprietà;
- Proventi descritti all'articolo 27;
- Eccedenza annuale di bilancio.
Articolo 29: ESERCIZIO FINANZIARIO
- L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre
dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ciascun anno.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
- L'Associazione può essere sciolta:
- Per deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno
tre quarti dei soci iscritti;
- Per impossibilità di funzionamento o continuata inattività
dell'Assemblea dei Soci.
- La delibera di scioglimento prevede la nomina di un liquidatore
ed il patrimonio residuo dovrà essere devoluto secondo quanto
previsto dalle leggi vigenti.
Articolo 31: DISPOSIZIONI FINALI
- Per tutto quanto non previsto dal presente statuto,
integrato da eventuali regolamenti interni, si fa riferimento alle norme
di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
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